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Responsabilità editoriale di UNASCA
Premessa
La persona con disabilità (o il familiare cui è fiscalmente a carico) che acquista per le proprie esigenze un veicolo ha diritto alle seguenti agevolazioni:
Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati dai portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dal beneficiario degli sconti fiscali. Per questo, qualora il veicolo venga intestato al familiare che lo ha fiscalmente a carico, può essere richiesta una dichiarazione in tal senso.
L’acquisto di un veicolo nuovo o usato, dei relativi optional e le spese di adattamento fatte dal disabile (o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico), sono sottoposte al regime agevolato IVA pari al 4%.
Le condizioni legate alla concessione delle agevolazioni sono:
- cilindrata: inferiore a 2000 cc per veicoli a benzina, inferiore a 2800 cc per veicoli diesel;
- valore: nessun limite;
- tempo: una volta ogni quattro anni. E’ possibile riottenere l’agevolazione solo se viene meno il titolo di possesso (in caso di veicolo rubato e non ritrovato).
ATTENZIONE
Se il veicolo viene venduto o donato prima dello scadere di 2 anni dall’acquisto bisogna restituire l’IVA nella misura del 19%. Questa restituzione non è dovuta qualora:
La fattura va intestata al disabile obbligatoriamente se ha un reddito personale maggiore o uguale a € 2840,51 (nel reddito non vanno considerati le indennità, le pensioni di invalidità, le borse lavoro), altrimenti può essere intestata ad un familiare cui il disabile è fiscalmente a carico.
L’acquisto di un veicolo nuovo o usato, dei relativi optional, delle spese di adattamento e di riparazioni fatte dal disabile (o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico), danno diritto alla detrazione d’imposta.
La detrazione d’imposta è pari al 19% del loro ammontare e comunque nel limite di € 18075,99 che può essere operata in un solo anno o in pari quote nei 4 anni successivi.
Le condizioni sono:
ATTENZIONE
Se il veicolo viene venduto o donato prima dello scadere di 2 anni dall’acquisto bisogna restituire la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione stessa.
Questa restituzione non è dovuta qualora si verificano cambiamenti nella disabilità o handicap che richiedono adattamenti diversi.
- tipo del veicolo: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture.
- riparazioni: le spese sostenute entro i 4 anni dall’acquisto danno diritto alla detrazione del 19%, la cifra deve comunque rientrare nel totale di € 18075,99 compresi acquisto ed eventuale adattamento. Non sono ammesse le spese di ordinaria manutenzione, l’assicurazione, i carburanti, i componenti soggetti a usura ecc.
La fattura va intestata al disabile obbligatoriamente se ha un reddito personale maggiore o uguale a € 2840,51 (nel reddito non vanno considerati le indennità, le pensioni di invalidità, le borse lavoro) altrimenti può essere intestata ad un familiare cui il disabile è fiscalmente a carico.
Per ottenere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo l’acquirente (disabile o familiare che lo ha fiscalmente a carico) deve inoltrare con Raccomandata con ricevuta di ritorno (o presentare) all’ufficio tributi dell’ente Regione ove sia istituito oppure alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, apposita domanda entro 90 giorni (periodo oltre il quale non si perde il diritto all’agevolazione ma si è tenuti a pagare il bollo per il periodo non coperto) dalla data di scadenza del pagamento del bollo non in presenza di esenzione. In alcune Regioni la trattazione della pratica viene lavorata direttamente da Studi di Consulenza automobilistica aderenti ad Enti convenzionati con le Regioni stesse, quali ad esempio il gruppo SERMETRA o ACI.
Alla domanda vanno allegati il certificato di invalidità o handicap (come per IVA e IRPEF), la fattura comprovante l’acquisto, la fotocopia del libretto di circolazione ed infine la fotocopia del codice fiscale e della carta di identità del titolare del beneficio. Qualora richiesta, va allegata anche la dichiarazione che il veicolo acquistato è per uso esclusivo o prevalente del disabile. Per i possessori di patente speciale è bene allegare anche la fotocopia di quest’ultima.
L’esenzione spetta per un solo veicolo posseduto ed è dovuta sia che l’acquisto lo abbia fatto il disabile che il suo familiare.
La tipologia dei veicoli e la cilindrata sono quelle previste per l’IVA, di conseguenza tipologie e cilindrate diverse da quelle stabilite fanno decadere il diritto alle agevolazioni.
L’esenzione è permanente, ovvero negli anni successivi non bisogna inoltrare domanda, a meno che non vengono meno i titoli per beneficiarne, in tal caso bisogna comunicarlo allo stesso ufficio cui si è presentata la domanda.
La comunicazione che viene inviata dall’Ufficio, se positiva, va ovviamente conservata.
I veicoli acquistati con tali benefici sono esenti dal pagamento dalle imposte di trascrizione dei passaggi di proprietà. Tale agevolazione non spetta ai non vedenti e sordi. L’agevolazione è prevista in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato e spetta anche se l’intestazione del veicolo è fatta al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.
I veicoli che rientrano nelle agevolazioni sono:
L’Agenzia delle Entrate nella Guida per le agevolazioni fiscali per disabili ha tuttavia specificato, compiutamente, quali sono i veicoli che possono godere di tale trattamento.
Tutte le agevolazioni spettano alle persone con disabilità o ai loro familiari che li hanno fiscalmente a carico. Di norma spettano tante agevolazioni quante sono le persone con disabilità in seno alla famiglia.
Il disabile è considerato fiscalmente a carico quando percepisce un reddito annuo inferiore o uguale a 2840,51 € e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili.
Le “ tipologie di disabilità” sono diverse e sono raggruppate, ai fini delle agevolazioni, in:
Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dal beneficiario degli sconti fiscali
A secondo della”tipologia di disabilità” variano i benefici fiscali concessi, la modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.
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