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UNASCA

Responsabilità editoriale di UNASCA

Patente Speciale - UNASCA

  1. IL MODELLO DELLA PATENTE DI GUIDA SPECIALE
  2. LE ANNOTAZIONI,  LE RESTRIZIONI O  ABILITAZIONI della patente speciale.
  3. VIOLAZIONE dei  CODICI PER PATENTI SPECIALI
  4. VEICOLI CHE SI POSSONO  GUIDARE CON PATENTE SPECIALE
  5. VEICOLI CHE NON SI POSSONO  GUIDARE CON PATENTE SPECIALE
  6. IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA SPECIALE PER PRIMO CONSEGUIMENTO.
  7. LA DOMANDA D'ESAMI DI TEORIA
  8. L'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA
  9. ESAME DI TEORIA
  10. LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE
  11. ESAME DI GUIDA
  12. RINNOVO, CONFERMA DI VALIDITÀ DI PATENTE SPECIALE
  13. DOVE OCCORRE SOTTOPORSI A VISITA MEDICA
  14. COMMISIONE MEDICA LOCALE
  15. VALIDITA' DEL CERTIFICATO MEDICO della Commissione Medica Locale
  16. RICORSO IN CASO ESITO NEGATIVO
  17. DECLASSAMENTO o RICLASSIFICAZIONE DELLA PATENTE POSSEDUTA in Patente speciale
  18. CONVERSIONE DI PATENTE ESTERA SPECIALE

Premessa

LE BARRIERE  E LA MOBILITÀ
Molte sono le particolarità e le complessità normative inerenti l'accertamento psicofisico e tecnico in presenza di disabilità. I riferimenti normativi nascono principalmente dal Codice della Strada in molti articoli del titolo IV e dal DLG 18.4.2011 n. 59 (soprattutto l'allegato III, in vigore dal 15.5.2011, che contiene "Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore") che recepisce la terza direttiva sulla patente di guida, dalla direttiva 2006/126/CE del 20.12.2006, modificata dalle direttive 2009/113/CE del 25.8.2009, 2011/94/UE del 28.11.2011, 2012/36/UE del 19.11.2012.
Una ulteriore elencazione dettagliata e approfondita dell'argomento con l'elencazione di codici e riferimenti si possono consultare al sito www.unascabile.it

Patente di guida e persone con disabilità
“Patente Speciale”

Il passaggio all'uniformità delle patenti di guida in Europa  nel gennaio 2013  ha  visto  concretizzarsi  l'ultimo modello in formato card e  l'entrata in vigore di disposizioni comunitarie utili al conseguimento e rinnovo della patente di guida, inclusa quella speciale. Questo ha  reso possibile facilitare sempre più la libera circolazione dei cittadini disabili in tutto il territorio dell'Unione europea ed elemento fondamentale di tale uniformità  è stato in particolare l'uso di codici armonizzati  UE, utili per le annotazioni sul documento di guida  relativi al conducente e alle modifiche al veicolo, necessari per indicare in maniera comprensibile a tutti gli utenti e controllori della circolazione stradale di eventuali restrizioni presenti nelle abilitazioni del titolare del documento come ad esempio obblighi particolari, limitazioni, adattamenti dei veicoli e non solo.

 

IL MODELLO DELLA PATENTE DI GUIDA SPECIALE

Nel nuovo formato card della patente di guida, al campo  9  “Categorie per le quali è emessa la patente”, dov'è stampata la categoria per la quale è stata emessa la patente, viene inserito anche il riferimento al rilascio di patente speciale (carattere S dopo la categoria. Ad es.: “AS BS”).

L'assenza di annotazioni manuali personalizzabili (vietate nel nuovo modello di patente di guida card) e l'esiguo spazio hanno obbligato la sostituzione delle vecchie annotazioni “descrittive” relative agli adattamenti, con codici e subcodici armonizzati.
Un modo più dettagliato per evidenziare le caratteristiche degli adattamenti necessari per la guida, che consente l'inserimento nel documento di guida formato “card” di un maggior numero di informazioni senza la necessità di fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti prescritti dei comandi e limitazioni per le patenti speciali.

 

LE ANNOTAZIONI,  LE RESTRIZIONI O  ABILITAZIONI DELLA PATENTE SPECIALE.

I codici da 01 a 99 sono codici unionali armonizzati, da 100 e superiori sono codici validi nello Stato membro che ha rilasciato il documento:
ad esempio
“01”       Correzione della vista e/o protezione degli occhi
“44.01”  Modifiche ai motocicli : impianto frenante su una sola leva
“25.10”  Pedale dell'acceleratore modificato.
Elenco completo dei codici disponibile alla pagina http://www.unascabile.it/2015/11/22/codici-presenti-nella-patente-speciale/

 

VIOLAZIONE dei  CODICI PER PATENTI SPECIALI

Il titolare di patente speciale che guida un veicolo con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, è soggetto ad una pesante sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi (art. 125, c. 4, del Codice della Strada).

 

VEICOLI CHE SI POSSONO  GUIDARE CON PATENTE SPECIALE

Le patenti speciali possono indicare determinate prescrizioni ed essere limitate alla guida di veicoli di particolari caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti compiuti dalla Commissione medica locale
precisandone quale limitazione sia prevista o protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Queste prescrizioni devono essere riportati sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici sopra citati.
Possono essere rilasciate le patenti speciali delle

categorie, AM, A1, A2, A.
È consentita la guida di ciclomotori e motoveicoli da parte di conducenti con minorazioni agli arti
tenendo conto anche delle conoscenze degli esperti del settore detto Comitato tecnico. I titolari di patente A1, A2, A speciali possono conseguire il KA per la guida di motoveicoli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per trasporto di persone;

categorie B1, B, C1, C,
anche trainando un rimorchio avente massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.; i titolari di patente C1 o C speciale possono conseguire la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose;  i  titolari di patente B speciale possono conseguire il KB, per la guida di autoveicoli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per trasporto di persone;

categorie D1, D,
solo autobus immatricolati per uso proprio per autotrasporto di tipo non professionale, anche trainando un rimorchio avente massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

 

VEICOLI CHE NON SI POSSONO GUIDARE CON PATENTE SPECIALE

Le Persone diversamente abili, titolari di patenti speciali, non possono guidare anche se non espressamente indicato sulla patente di guida, i seguenti veicoli:
- autoambulanze,
- veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose,
- veicoli in servizio di linea,
- veicoli adattati, prima che l'UMC abbia accertato che l'adattamento sia conforme alla minorazione.
- Veicolo per il trasporto professionale dove è necessario conseguire la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone e quindi la guida di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio pubblico di linea.
- La patente B codice 96 non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B speciale.

 

IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA SPECIALE PER PRIMO CONSEGUIMENTO.

Il rilascio di una Patente di guida a persone con disabilità presuppone una idoneità psicofisica e tecnica del conducente che sono sostanzialmente analoghi a quelli delle patenti di guida senza limitazioni. Quindi
il primo passo da compiere è quello di sottoporsi a visita medica che,  oltre ad essere fondamentale e obbligatoria per l'accertamento della idoneità  psicofisica,  è inoltre indispensabile per  conoscere le proprie necessità alla guida, di un eventuale supporto tecnologico e le eventuali limitazioni necessarie alla propria (e altrui) sicurezza nella circolazione stradale.

 

LA DOMANDA  D'ESAMI per il conseguimento della Patente di Guida Speciale,

occorre rivolgerla alla Motorizzazione civile ove si intende sostenere i previsti  esami per la patente di guida,

  • questa prevede la presentazione di una richiesta d'esame mediante la predisposta modulistica  disponibile nelle Autoscuole, uffici della Motorizzazione o il portale dell'automobilista e necessita l'inserimento di una documentazione identiche a quella prescritta per la patente di guida senza limitazioni con la sostituzione dell'eventuale certificato medico monocratico con quello della CML (e relativa fotocopia).

 

ESAME DI TEORIA

  • È prevista una prova di controllo delle cognizioni detti “esami di teoria”: si svolgono mediante questionario informatizzato o orale come per le tutte le categorie senza limitazione.
  • I candidati affetti da sordomutismo  possono sostenere l'esame di teoria (sia per il conseguimento sia per la revisione della patente) con il metodo orale presentando apposita domanda, nella quale dovranno specificare se intendono farsi assistere da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti dove le eventuali spese saranno a carico del candidato. L'esame si svolgerà con l'utilizzo di una scheda d'esame quiz cartacea di cui l'esaminatore leggerà le domande e chiarirà, con frasi e vocaboli appropriati, la terminologia esposta.
  • Sono svolte con questionario informatizzato le prove teoriche per la revisione delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, anche speciali, BE, mentre al momento si svolgono mediante esame orale le prove teoriche per la revisione delle categorie C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E, DE
  • I tempi e le scadenze da rispettare per lo svolgimento degli esami sono  identiche a quelle prescritte per la patente di guida senza limitazioni

Nel caso in cui il certificato della CML abbia una scadenza anticipata della persistenza dei requisiti psicofisici rispetto la scadenza della domanda d'esame, questa potrà essere prolungata dal candidato producendo a proprie spese una nuova certificazione medica che permetterà comunque il conseguimento della patente di guida entro i tempi e le scadenze massime previste dalla norma per il conseguimento della patente di guida.

 

L'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA

Superato l'esame di teoria è rilasciata l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il “foglio rosa”, che consente di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente,  purché al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per
la patente superiore. L'aspirante che intende esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente speciale, oltre ad essere munito di autorizzazione, deve rispettare le stesse condizioni e limiti previsti per la patente di guida senza limitazioni:

  • usare il veicolo della categoria per cui è stata richiesta la patente;
  • avere al suo fianco, in funzione di istruttore, una persona munita di patente ed avente i requisiti più avanti indicati;
  • non superare la velocità prevista per i neo patentati
  • usare eventuali protesi o occhiali;
  • avere con sé un documento di identità personale e l'autorizzazione a esercitarsi;
  • apporre sul veicolo, anteriormente e posteriormente, un contrassegno con la lettera P, salvo che si tratti di veicolo di autoscuola dove andrà apposta la prescritta targa di “Scuola Guida”

con la differenza che

  • per il conseguimento di patente di guida speciale non è previsto un numero minimo obbligatorio di lezioni di guida, da svolgere esclusivamente presso un'autoscuola autorizzata, se non quelle necessarie alla propria formazione di conducente sicuro e responsabile nella circolazione stradale e per la preparazione necessaria al superamento della successiva prova di guida
  • Non è necessario che l'esercitazione di guida sia compiuta su veicoli attrezzati con doppi comandi.

 

ESAME DI GUIDA

anche la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova di guida), si svolgerà con le stesse modalità prescritte per la patente di guida senza limitazioni ma eseguita su un veicolo eventualmente adattato in relazione alle particolari esigenze e secondo le prescrizioni risultanti dal certificato medico, rilasciato esclusivamente da una Commissione medica locale. Molte Autoscuole e Consorzi di autoscuole sono attrezzati con veicoli multi-adattati per il supporto, la preparazione e lo svolgimento di esami di guida di persone diversamente abili: un elenco consultabile è possibile reperirlo al sito www.unascabile.it

Nello svolgimento delle esercitazioni e della prova di guida è comunque ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso

LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE

anche in questo caso la Persona diversamente abile, “neopatentata” ,avrà le stesse limitazioni previste per la patente di guida senza limitazioni precisando che quelle relative alla potenza massima del veicolo condotto e del suo rapporto Potenza/Peso, queste limitazioni non operano quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona diversamente abile, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso.

 

RINNOVO, CONFERMA DI VALIDITÀ DI PATENTE SPECIALE

Alla scadenza, per la conferma di validità, è necessario sottoporsi a visita presso una CML (Commissione medica locale) o  presso il medico monocratico nel caso ad esempio di minorazioni o mutilazioni stabilizzate, previo inserimento nel ANV di tale esito da parte della CML o nel caso di minorazioni della vista non  più considerate invalidanti alla guida se si raggiungono i requisiti visivi minimi previsti.

Dopo essersi prenotati ed in attesa degli adempimenti legati  alla visita presso la CML, i conducenti possono ottenere presso un  Ufficio Motorizzazione Civile un permesso provvisorio di guida  fino alla data di effettuazione degli accertamenti sanitari. In caso di rinnovo patente di guida speciale, per la conferma di validità viene utilizzata apposita procedura informatica (senza rilasciare il certificato medico come nel primo conseguimento o declassamento della patente di guida).

Le patenti di guida speciali, scadono in funzione anche dell'età del titolare.

Categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B valgono:

  • 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;
  • 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
  • 2 anni per chi ha superato 80 anni di età

Categorie speciali C1, C valgono:

  • 5 anni per chi non ha superato 65 anni di età;
  • 2 anni per chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML.

categorie speciali D1, D valgono:

  • 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;
  • 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
  • 2 anni per chi ha superato 80 anni di età.

 
Le categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto il possesso delle patenti di categoria B. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D  speciale,  in patente di categoria B, anche speciale.

I conducenti in possesso di patente di categoria speciale D1, D, che hanno superato 60 di età e fino a 68 anni se intendono condurre autobus devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di detti veicoli.  Scaduto il termine previsto, la patente diventa inefficace.
La durata può essere ulteriormente limitata nel tempo successiva  ad una attenta valutazione  della Persona da parte della Commissione Medica  Locale.

 

DOVE OCCORRE SOTTOPORSI A VISITA MEDICA

È obbligatorio rivolgersi alla Commissione Medica Locale Patenti di guida (CML)?
Il controllo andrà svolto rivolgendosi presso una struttura organizzata con un medico monocratico abilitato oppure presso la CML (Commissione medica locale) all'uopo predisposta. La scelta dove recarsi obbligatoriamente tra i due soggetti accertatori  dipende dalle proprie  minorazioni che possono riguardare udito, arti, colonna vertebrale e conformazione o sviluppo somatico. Al fine di assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale, con appositi Decreti e Direttive UE, sono stabilite le linee guida vincolanti per le commissioni mediche locali.

 

COMMISIONE MEDICA LOCALE

Il Codice della Strada demanda l'accertamento dei requisiti fisici e psichici alle commissioni mediche locali (costituite presso le aziende sanitarie locali di ogni capoluogo di provincia) nel caso di persone con disabilità  nei riguardi:

  • dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere (nel caso di rinnovo di validità della patente di guida) ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
  • di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico monocratico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
  • dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale;
  • alle persone che non raggiungano i requisiti visivi minimi, la CML, con la consulenza da parte di un medico specialista oculista, valuta con estrema attenzione se la patente di guida può essere conseguita o rinnovata. Tale decisione può eventualmente essere presa dalla CML decidendo una validità limitata nella durata e se del caso con esclusione o limitazione per la guida notturna. La minorazione della vista non è più considerata invalidante se si raggiungono i requisiti visivi minimi, pertanto, in questo  caso, il conducente titolare di patente di guida speciale rilasciata solo per tale minorazione, in occasione di rilascio o della conferma di validità (rinnovo) si recherà da un medico monocratico abilitato e non più presso la CML e dovrà successivamente richiedere la riclassificazione da patente speciale a patente di guida senza limitazioni. Così come se in presenza di

Nel caso di minorazioni o mutilazioni stabilizzate non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto (verificate dalla CML )  viene consentito al soggetto interessato di rivolgersi al medico monocratico per le visite dei successivi rinnovi di validità della patente.
I giudizi della Commissione sono formulati a maggioranza ed il certificato medico, in bollo e compilato in ogni sua parte, comprensivo degli eventuali adattamenti previsti, è consegnato all'interessato come documento (con fotografia timbrata e firmata), necessario per la presentazione della domanda alla Motorizzazione civile di esame per il primo conseguimento della patente di guida.

 

VALIDITA' DEL CERTIFICATO MEDICO della Commissione Medica Locale

L'esito della visita, viene  trascritto su apposito documento denominato “certificato medico”   che ha validità di tre mesi se rilasciato da medici monocratici o sei mesi se rilasciato dalle Commissioni mediche locali, salvo una minore scadenza della stessa idoneità psicofisica della Persona.

 

RICORSO, IN CASO ESITO NEGATIVO, AL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

dell'accertamento da parte della Commissione Medica Locale,
se la Persona è già titolare di patente di guida le CML comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta  il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del codice della strada o eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare o ad eventuali adattamenti,
I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti su un giudizio di temporanea o permanente inidoneità psicofisica emesso dalla Commissione medica locale, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dagli uffici della motorizzazione civile, qualora l'interessato produca (a sue spese) una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione.
Quindi l'interessato potrà alternativamente

  • proporre immediatamente ricorso al TAR o al Capo dello Stato,
  • sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica presso gli organi sanitari della società Rete Ferroviaria Italiana spa, e presentare l'eventuale nuova e più favorevole certificazione sanitaria rilasciata all'UMC competente, per il riesame, in autotutela, del provvedimento stesso, mediante l'annullamento o la modifica nel senso indicato dal certificato stesso.

La nuova certificazione emessa dagli organi sanitari della società Rete Ferroviaria Italiana spa deve essere presentata dall'interessato entro 120 giorni. Tuttavia, l'Ufficio potrà comunque procedere al riesame in autotutela se l'interessato dimostra di avere richiesto nel termine previsto la visita medica agli organi sanitari interessati ed il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per l'effettuazione della visita stessa.

 

DECLASSAMENTO O RICLASSIFICAZIONE   DELLA PATENTE POSSEDUTA IN PATENTE SPECIALE

Se si è titolare di patente di guida senza limitazioni non più rientrante nei minimi stabiliti psicofisici prescritti a seguito di trauma o malattia subendo una riduzione del livello di requisiti fisici, possono continuare la guida di veicoli a motore ottenendo la patente speciale e a tal fine devono provvedere alla riclassificazione del documento di guida posseduta da senza limitazioni in speciale.
Per far ciò occorre sottoporsi a visita di idoneità presso una Commissione medica locale nelle stesse modalità sopra citate previste per il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale. In alcuni casi il rilascio per riclassificazione della patente speciale può essere subordinato ad un periodo di sospensione, necessario al recupero della abilità psicofisica alla guida e ad una eventuale prova di controllo di idoneità alla guida finalizzata alla verifica della capacità di azionare i comandi adattati nel rispetto della sicurezza nella circolazione stradale.

 

CONVERSIONE DI PATENTE ESTERA SPECIALE

E' ammessa in base agli accordi di reciprocità tra gli Stati per il riconoscimento delle patenti di guida, tenendo presente che il titolare di una patente di guida estera ha diritto di convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici ma soggetto alle disposizioni interne in tema di accertamenti psicofisici di idoneità alla guida presso la CML. La conversione avviene presentando la documentazione prevista, ma la patente sarà rilasciata solo dopo aver effettuato una prova di guida che abbia dato esito positivo.

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