Con 14 voti favorevoli (Lega, FdI, Fi, Patto civico) e sette astenuti (Pd, M5s, Gruppo misto) l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato il disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale concernente la "Disciplina del sistema regionale di protezione civile". L'atto era stato illustrato e dibattuto in Aula già nella precedente riunione dello scorso 31 luglio, ma non votato e rinviato alla seduta di oggi per mancanza del numero legale.
La legge è stata predisposta nel rispetto dei principi del Codice (Norma nazionale concorrente), ed è articolata in 32 articoli raggruppati in sette capi.
Si prefigge lo scopo - spiega una nota della Regione - di garantire l'espletamento di un servizio pubblico permanente rivolto alla collettività, inserito nella realtà regionale umbra.
Approvato dall'Aula (14 voti favorevoli e sei astenuti) un ordine del giorno predisposto dal gruppo di Fratelli d'Italia (Pace, Agabiti, Proietti Trotti, Nicchi) che impegna la Giunta regionale ad adottare deliberazioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in merito alla disciplina del funzionamento del Comitato consultivo regionale, ma anche l'individuazione delle modalità di coordinamento trasversale della struttura Prociv regionale con tutte le strutture regionali.
Viene impegnato l'Esecutivo anche per adottare entro 180 giorni le procedure per l'impiego del volontariato; definire le funzioni e i compiti dei coordinamenti del volontariato organizzato; disciplinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi al volontariato organizzato, le caratteristiche delle convenzioni nonché il dimensionamento, le caratteristiche e le procedure di attivazione della Colonna mobile regionale; disciplinare la composizione ed il funzionamento, nonché la modalità di nomina del Comitato regionale del volontariato Prociv.
Rispetto all'ordine del giorno in questione, Fabio Paparelli (Pd) ha definito "singolare la presentazione del documento poiché viene fatto alla vigilia della scadenza della Legislatura, si tratta pertanto di una iniziativa del tutto inutile ed inefficace, e quindi ci asterremo".
Prima del voto sulla legge si sono susseguite alcune dichiarazioni: Valerio Mancini (capogruppo Lega), dopo i ringraziamenti all'assessore Melasecche, alle strutture amministrative e legislative della Giunta e dell'Assemblea legislativa ha sottolineato che si tratta di "una legge fortemente desiderata ed auspicata dal volontariato e dalle amministrazioni locali, da tutte le istituzioni bisognose di un quadro normativo certo in cui si possono individuare responsabilità e doveri" Michele Bettarelli (Pd), ribadendo il voto di astensione del suo gruppo, come già fatto nella precedente seduta, ha affermato che "la legge è stata particolarmente rivista e migliorata in sede di Commissione grazie al recepimento di proposte sostanziate dalle associazioni di riferimento. Ci sono state tuttavia altre proposte non recepite o comunque non completamente. Sostanzialmente è una buona legge che poteva però essere ottima".
Elena Proietti Trotti (capogruppo FdI: "con questa legge facciamo un grande passo avanti nell'ambito dell'organizzazione della protezione civile regionale perché vengono messi nella migliore condizione di operare soggetti di alta professionalità con ruoli specifici. Si tratta di un primo, importante passo che dovrebbe portare anche alla valutazione di una scuola di alta formazione di protezione civile".
Thomas De Luca (M5s): "Anche in Commissione ho sollecitato due questioni: la mancanza di rappresentatività di realtà territoriali operative in aree interne e la mancanza nel testo di temi relativi alla informazione e comunicazione alla cittadinanza rispetto a fenomeni estremi che potrebbero mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Nel territorio umbro ci sono molte aree a rischio alluvioni o frane e chi ci vive non lo sa. La formazione alla cittadinanza andava inserita in legge".
Per Donatella Porzi (Misto), "si tratta di una legge che dà lustro alla nostra Protezione civile anche se ci aspettavamo una normativa più complessiva e completa. La nostra organizzazione di Protezione civile ha sempre dato un grande contributo alle emergenze regionali e non solo e spesso è stata presa come esempio anche a livello extra regionale".
Nel capo I - spiega la nota - viene normata l'organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile sul territorio regionale con riferimento alla legislazione nazionale prevedendo che i cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture pubbliche e private ad ogni livello vengano impegnati e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'integrità fisica, della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Il capo II è organizzato in nove articoli, si occupa di individuare e disciplinare le Attività di protezione civile, le componenti del Sistema regionale di protezione civile, il Comitato consultivo regionale permanente, il Comitato operativo regionale, gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali, introdotti dal Codice, il Piano di protezione civile regionale, gli indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli (provinciale, di Ambito ottimale e comunale). Il capo III, organizzato in due articoli si occupa, nel rispetto dei principi individuati dal Codice, di articolare nel dettaglio l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della Struttura regionale di protezione civile per poi proseguire con l'individuazione delle strutture operative regionali. Il capo IV, suddiviso in quattro articoli, tratta specificatamente il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale rischio, inserito precedentemente nella legge regionale 28/2001 (Testo unico regionale per le foreste) vien inserito in questa nuova legge, in accordo con la Struttura regionale attualmente competente in materia di incendi boschivi. Tutti gli oneri economici relativi alle attività previste dal presente capo, sono già sostenuti dalla Regione in virtù delle normative previgenti. Il capo V, suddiviso in sei articoli, si occupa della gestione delle emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad interventi nazionali ed internazionali; introduce elementi innovativi di riorganizzazione previsti dal Codice. Il capo VI si articola in quattro articoli, è dedicato ai temi della partecipazione del volontariato organizzato alle attività del Sistema regionale di protezione civile. Si provvede, inoltre, alla complessiva disciplina volta alla promozione e al sostegno dell'azione del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile assicurando l'aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a promuoverne l'addestramento e la formazione, nonché a favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile, andando ad includere tutta la normativa regionale in materia. Il capo VI inoltre norma l'organizzazione, le modalità di partecipazione e la composizione dei coordinamenti territoriali vista la definizione degli ambiti territoriali. Si normano, infine, le modalità di partecipazione alla colonna mobile regionale e la definizione del Comitato regionale del volontariato di protezione civile quale organo consultivo della struttura regionale competente in materia. Il capo VII raccoglie misure e strumenti organizzativi e finanziari volti alla realizzazione delle attività di protezione civile. Il Codice disciplina gli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile. Per quanto riguarda il finanziamento delle spese urgenti per le attività di soccorso, superamento dell'emergenza, interventi urgenti, nonché per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, viene previsto nel limite delle risorse disponibili a bilancio. Infine vengono richiamati gli aspetti organizzativi e in modo particolare dell'orario di lavoro. Questo capo, inoltre, raccoglie le abrogazioni delle precedenti norme regionali in materia. Viene istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile, il Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed il Fondo regionale per le emergenze. Per il finanziamento dei tre fondi le risorse già a disposizione in base alla normativa vigente vengono integrate con quelle appositamente accantonate dal Bilancio di previsione 2024-2026 nel Fondo speciale per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione pari a 500mila euro per le spese correnti e 200mila euro per le spese in conto capitale.
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