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Consiglio Veneto approva all’unanimità le norme di adeguamento ordinamentale

PressRelease

Consiglio Veneto approva all’unanimità le norme di adeguamento ordinamentale

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Responsabilità editoriale di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

su affari istituzionali, personale e bilancio

23 luglio 2024, 12:15

CONSIGLIO REGIONALE VENETO

- RIPRODUZIONE RISERVATA

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PressRelease - Responsabilità editoriale di CONSIGLIO REGIONALE VENETO


(Arv) Venezia 23 lug. 2024 -   Nel corso della seduta odierna, il Consiglio veneto ha approvato all’unanimità il progetto di legge regionale n. 272, di iniziativa della Giunta, recante norme di adeguamento ordinamentale 2024 su affari istituzionali, personale e bilancio, ovvero le materie di competenza della Prima commissione consiliare, relatore per l’Aula, il consigliere Stefano Giacomin (Lega-LV), correlatore, la vicepresidente della stessa commissione Chiara Luisetto (Partito Democratico).
In sintesi, la proposta legislativa in questione reca una prima modifica che consente all’esecutivo regionale di nominare i commissari ad acta, liquidatori o straordinari nelle ipotesi in cui non sia presente nell’ordinamento l’analoga previsione di intervento sostitutivo in caso di mancato funzionamento di un ente istituito con legge regionale, di mancata adozione di atti obbligatori o anche ove la nomina sia prevista dalla normativa statale e regionale e non disciplinata puntualmente. Un’ulteriore modifica introduce una disposizione che consente alla giunta, su proposta del Segretario generale della programmazione, di nominare un dirigente del ruolo regionale che svolga le funzioni del Direttore di Area che, per qualsiasi causa, cessi dall’incarico, nelle more del conferimento del nuovo incarico. Inoltre, tramite un emendamento proposto dall’Ufficio di presidenza dell’assemblea legislativa, è stata aggiunta una disposizione che assicura continuità nello svolgimento delle funzioni del Segretario generale del Consiglio, con particolare riferimento alla fase di transizione fra legislature: la soluzione proposta prevede, da un lato, la messa a regime dell’incarico - allo stato comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura - non oltre la data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per l’incaricato (e solo qualora la stessa ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura) e dall’altro il recepimento nell’ordinamento regionale - in termini di auto-applicabilità - della previsione contenuta nella l. n. 135/12 - di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - che contempla la possibilità di proseguire, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, l’incarico dirigenziale cessato per il conseguimento di diritto a pensione per un periodo non superiore a un anno dalla data del collocamento in quiescenza del titolare e comunque non oltre l’età di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia; rimangono salve le prerogative dell’Ufficio di presidenza e dell’assemblea di individuare una diversa figura da preporre alla Segreteria generale, ma disponendo, in particolare caso di transazione di legislatura, dei termini tecnici funzionali all’assunzione delle relative determinazioni ed avvalendosi nel contempo del presidio delle funzioni da parte del Segretario generale e rimanendo salva parimenti la facoltà dell’interessato di risolvere il contratto a titolo gratuito stipulato. Infine, l’ultima modifica adegua la disciplina regionale alla normativa nazionale in materia di definizione di leggi di spesa: a tal fine viene soppresso il riferimento alle spese “ricorrenti” la cui dicitura non è più ricompresa tra i principi contabili nazionali.

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